Oggi in aula alla Camera dei Deputati l’interrogazione dei parlamentare del Movimento 5 Stelle, firmatari Angelo Tofalo, Luigi Gallo, Carlo Sibilia, Silvia Giordano e Salvatore Micillo, sul “caso De Luca”. I grillini sollecitano il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell’Interno. Ecco il testo.
Premesso che: il 26 marzo 2017 un servizio de «Le Iene» intitolato «Il vigile e il privilegio del sindaco» denuncia la pratica dell’ex-sindaco di Salerno, oggi Governatore della Campania, di procedere in contromano per una stradina vicino casa sua che gli permette di ridurre il percorso, dovuto ai sensi di marcia urbani, grazie al cartello «eccetto forze di polizia».
Apparentemente nulla giustifica il permesso di transito contromano di un’auto di polizia, specialmente in questa traversa pericolosa e stretta; il 17 settembre 2017 il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con la propria auto blu, è coinvolto in un frontale con un motorino guidato da una ragazza di 22 anni. L’incidente causato dall’auto di servizio di Vincenzo De Luca ha riproposto un dibattito che sembrava essere stato messo a tacere, perché, se è vero e la macchina con a bordo il presidente procedeva contromano, e l’autista sembrerebbe non appartenere alle forze dell’ordine, ma essere semplicemente uno degli staffisti di Palazzo Santa Lucia (articolo «Le Cronache del Salernitano» del 18 settembre 2017), resta vero anche che ai due imbocchi di via Negri è segnalato l’accesso e il transito controsenso consentito alle vetture delle forze dell’ordine
Il nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dispone all’articolo 6, comma 4 che l’ente proprietario della strada può «b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade». In merito il comma 8 recita che «Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele» e specifica che gli accordi per deroghe o permessi sono emessi solo in casi di esigenze gravi e indifferibili;
Nell’esempio di cui in premessa, tuttavia, l’attuale assetto normativo risulta applicato con modalità di dubbia legittimità piuttosto che per agevolare la gestione delle emergenze -: se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano assumere iniziative normative per modificare il codice della strada per disciplinare in modo più stringente eventuali deroghe o permessi in relazione a peculiari esigenze della circolazione stradale.