Novità in ambito sanitario, per quanto riguarda il cosiddetto “suicidio assistito”. Da adesso in poi, infatti, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte Costituzionale, non sarà più punibile dal punto di vista disciplinare. Il tutto, comunque, dopo un’attenta valutazione del singolo caso.
A stabilirlo, all’unanimità, è stato il Consiglio della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), integrando il Codice deontologico che, all’articolo 17, prevede che il camice bianco, anche su richiesta del paziente, non deve attuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.
La Fnomceo ha dunque emesso gli indirizzi applicativi dell’articolo 17, aggiornando di fatto il Codice di Deontologia Medica. Negli indirizzi, da oggi parte integrante del Codice di Deontologia Medica, si afferma che “la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare“.
Il Consiglio nazionale Fnomceo, composto dai 106 presidenti degli Ordini territoriali, ha aggiornato il Codice dopo la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, che ha individuato una circoscritta area in cui l’incriminazione per l’aiuto al suicidio non è conforme alla Costituzione.
Nel caso di un paziente affetto da patologia irreversibile e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, come idratazione e alimentazione artificiale, il medico può scegliere di “agevolare” una situazione comunque voluta dal paziente, evitando sanzioni dal punto di vista penale. Oltre a ricorrere tutte queste circostanze sopracitate, devono essere presenti anche alcune condizioni procedurali per far sì che l’agevolazione al suicidio non venga ritenuta punibile.
“Bisogna lasciare libertà ai colleghi di agire secondo la legge e la loro coscienza”, ha commentato il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, il quale poi ha spiegato anche cosa cambierà nella pratica.
“I Consigli di disciplina saranno chiamati a valutare ogni caso nello specifico, per accertare che ricorrano tutte le condizioni previste dalla sentenza della Corte”, ha affermato Anelli. Se così sarà, il medico non sarà punibile dal punto di vista disciplinare e sarà dunque tutelata la libertà di coscienza del medico, ma pure il principio di autodeterminazione del paziente e l’autonomia degli Ordini territoriali.