di FRANCESCO PALUMBO*

I provvedimenti normativi scaturiti dal Governo e convertiti in legge a causa dell’emergenza Covid-19 hanno fissato sanzioni amministrative e penali in caso di violazione delle misure dettate per frenare la diffusione del contagio (art. 650 c.p. espressamente richiamato dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4 conv. in L. 5 marzo 2020, n. 13; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 260 T.U. leggi sanitarie, richiamato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4 conv. in L. 22 maggio 2020, n. 35) e deve ritenersi che tali ipotesi consumino il quadro della risposta sanzionatoria dell’ordinamento cooperante con le previsioni generali del codice penale in tema di epidemia dolosa (art. 438 c.p.) e colposa (art. 452 c.p.).
Gli espedienti non hanno annunciato nessun profilo di aggravamento in caso di commissione di altri reati al tempo delle restrizioni come ad esempio il traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
L’emergenza Covid non ha messo in crisi il mercato dello “spaccio” ma ha costretto gli “addetti ai lavori” a cambiare modus operandi. In epoca di ‘distanziamento sociale’ la tendenza a rifornirsi in rete soprattutto per cannabis e sostanze sintetiche sembra avere preso nuovo impulso, soprattutto all’ombra del darkweb. App mobili e sistemi, che confondono il controllo continuo degli inquirenti. Una innovativa tecnica usata, in Belgio nel Regno Unito e ultimamente in Italia è quella dei dead drops, si accredita la somma stabilita al venditore e quest’ultimo gli fa recapitare – con servizi di messaggistica – le coordinate del luogo segreto dove trovare la droga. Nonostante le restrizioni quindi, conseguenti l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, durante il “lockdown” lo spaccio viene adattato alle restrizioni, tanto da arrivare alla consegna “porta a porta” dello stupefacente una sorta di “Delivery dello spaccio” o tramite la vendita e la distribuzione su mezzi pubblici, nuovi “uffici” dello spaccio.
Pertanto, a livello mondiale, la grande distribuzione, non sembra soffrire della pandemia e i carichi sequestrati sono addirittura cresciuti rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Il consumo di cannabis di cocaina di droghe sintetiche – per “noia” o per “stress” – viene incrementato.
Sul punto una interessante, recentissima, sentenza della Corte di Cassazione Penale, sesta sezione penale, n. 25012/2020 si è pronunciata sul ricorso di un imputato per detenzione a fini di cessione, di sostanze stupefacenti e in particolare di cocaina ed eroina frazionate in cospicui involucri. Orbene, gli Ermellini, pur disattendendo nel complesso la tesi difensiva, ha tuttavia ritenuto errata la decisione dei giudici di merito che, tra le varie ragioni del diniego dell’ipotesi di minore gravità, avevano ritenuto rilevante l’attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della circolazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19. La Suprema Corte di Cassazione, ha invece affermato che la configurabilità del meno grave reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 non è ostacolata dalla realizzazione della condotta in periodo di restrizione della circolazione imposta all’emergenza Covid-19, posto che gli indici che il Giudice è chiamato a stimare si palesano in modo concreto, e devono essere esaminati esclusivamente alla luce dei parametri stabiliti dall’ art. 73, comma 5 , non essendo soggetti di differenti valutazioni solo perché l’attività illecita si svolga in periodo di emergenza sanitaria.
L’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti – piccolo spaccio – si manifesta per una globale portata minore dell’attività del pusher e dei suoi probabili complici, con una ridotta circolazione di denaro, di merce e di guadagni. Tale ipotesi ricomprende anche la detenzione per la vendita che, comunque, non dovrà essere maggiore a dosi conteggiate a decine, tenendo conto della classificazione e del valore e degli stupefacente. I menzionati indici vanno misurati esclusivamente alla luce dei parametri stabiliti dal comma 5 dell’art. 73 cit. e non sono suscettibili di diversa valutazione solo perché l’attività illecita si è svolta durante il periodo di emergenza sanitaria. Dunque, non è possibile individuare un maggiore valore penale allo spaccio perchè l’evento è stato commesso durante il lockdown. Concludendo, poiché i provvedimenti del governo non hanno, previsto alcuna forma di aggravamento in caso di commissione di altri reati al tempo del confinamento e delle restrizioni, non è possibile attribuire a tale specifica evenienza rilevanza penale diversa da quella stabilita.

*Avvocato 

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